Concorso in truffa assicurativa: assolto perche’ il fatto non sussiste
Lo Studio Legale AMP ha ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, in un procedimento penale in cui difendeva un suo assistito dall’accusa di concorso in truffa assicurativa (artt. 110 e 642 C.p.). Truffa assicurazione: assolto
Il capo di imputazione di truffa all’assicurazione
L’Imputato – difeso da uno degli avvocati dello Studio – era stato tratto in giudizio insieme ad altri
“…perché in concorso tra loro ed al fine di conseguire per se o altri l’indennizzo dalla Compagnia Alfa, simulavano un sinistro stradale apparentemente verificatosi a Beta in data con il ciclomotore di proprietà di Tizio e da lui condotto, il quale avrebbe urtato il motociclo ove viaggiava come trasportata Sempronio, sinistro in realtà mai avvenuto in quanto Sempronio disconosceva l’evento, tutte le persone coinvolte ed anche la firma in calce alla richiesta di risarcimento del danno”
In sede di requisitoria, il PM aveva chiesto la condanna ad anni 1 e mesi sei di reclusione.
La strategia difensiva è stata quella di dimostrare che non vi era assolutamente alcuna prova, né tra i documenti prodotti dalla Pubblica Accusa, né emersa all’esito dell’istruttoria dibattimentale, della penale responsabilità del nostro assistito per le condotte a lui ascritte.
Mancava, infatti, l’elemento oggettivo, vi erano importanti lacune dell’impianto accusatorio, evidenziate dalla nostra analisi della fattispecie, assolutamente insufficiente per una condanna.
Ed infatti, le uniche dichiarazioni accusatorie a carico del nostro assistito traevano origine da un iniziale disconoscimento del sinistro, dichiarazione che è stata raccolta con modalità assolutamente approssimative e tali da non poter essere considerate valide prove accusatorie, non essendo state supportate da altri riscontri.
Occorre, a tal punto, effettuare delle precisazioni, in ordine alle dichiarazioni di disconoscimento rese in dibattimento e sulla valutazione delle medesime.
Le prove del processo per truffa all’assicurazione
Tali dichiarazioni sono state valutate di volta in volta a seconda dei sinistri dal Tribunale: nel caso del nostro assistito sono state ritenute veritiere e questo ha consentito ai professionisti del nostro studio di dimostrare che l’imputato fosse quindi estraneo a qualsivoglia vicenda delittuosa che riguardasse il sinistro, effettivamente accaduto.
Anche il principale teste dell’accusa non è stato in grado di ricostruire correttamente le dinamiche presuntivamente frodanti del sinistro, e questo ha ingenerato nel Tribunale il dubbio che ci si trovasse di fronte ad una vicenda in cui l’imputato avesse appunto commesso il fatto, ma che questo non costituisse in nessun modo reato.
In definitiva, non sono stati ritenuti sufficienti gli elementi accusatori per poter condannare il nostro assistito, perché contraddittori e lacunosi: difatti sarebbe stato necessario che fossero stati accertati tutti gli elementi che collegavano il fatto stesso alla persona accusata per come contestato nel capo di imputazione.
Ma tutto questo non è avvenuto grazie anche all’abilità dei nostri professionisti in sede di controesame dei testimoni dell’accusa.
Nel caso in specie, infatti, il presunto concorso del nostro assistito nella frode assicurativa non è stato affatto corroborato dai necessari riscontri: circostanza anche questa, abilmente messa in rilievo dai nostri professionisti.
Truffa all’assicurazione: assolto
Una volta esclusa la possibilità che le dichiarazioni di disconoscimento e gli altri elementi accusatori avessero i necessari riscontri per essere considerati sufficienti a provare l’accusa in dibattimento, il percorso logico ed argomentativo del Tribunale ha dovuto necessariamente propendere per l’assoluzione del nostro assistito ai sensi dell’art. 530 C.p.p “perché il fatto non sussiste”.
Lo Studio Legale AMP, grazie alla comprovata esperienza dei suoi professionisti, altamente specializzati nelle tematiche delle frodi assicurative, è riuscito ad ottenere una sentenza di assoluzione piena ed il conseguente proscioglimento dell’assistito, nel merito.