Il 2 novembre Vienna e il 29 ottobre Nizza sono state teatro di feroci attacchi terroristici. Quando parliamo di “terrorismo” cosa intendiamo? Come lo definisce la nostra legislazione?
Terrorismo è uso di violenza illegittima finalizzata ad incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine mediante azioni quali attentati, rapimenti et similia.

All’interno del nostro ordinamento giuridico, abbiamo diversi reati aventi finalità di terrorismo, tra cui rientra sicuramente l’associazione con finalità di terrorismo.
L’articolo 270 bis del codice sancisce: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. […]
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. […].”

Ci specifiche condotte terroristiche che fanno capo all’articolo 270 sexies del codice penale e sono quelle che per natura o contesto possono:
- arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale;
- sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto;
- destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.
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Anche dare semplice assistenza costituisce reato (Art. 270-ter). Nello specifico è punito chi da rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione. Allo stesso modo, viene punito tanto l’arruolamento (art. 270 quater), quanto l’addestramento (art. 270 quinques).

La sezione IV della Suprema Corte con sentenza n. 40348/18 ha deciso che in tema di reato di partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale, quale è l’ISIS, è sufficiente che il partecipe si metta a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico, è irrilevante che l’associazione ne sia a conoscenza o meno.
Deve tuttavia sussistere prova del collegamento con l’organizzazione terroristica, come sancito dalla VI sezione penale della Cassazione il 14 settembre scorso.
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