Sicurezza alimentare: il diritto agroalimentare

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Quali sono le leggi sulla sicurezza alimentare e cosa bisogna sapere per non incorrere in sanzioni penali?

Il diritto penale si occupa di tutelare anche la “sicurezza alimentare”, per garantire in modo costante che acqua ed alimenti, indispensabili per la sopravvivenza, siano prodotti, commercializzati e conservati in adeguate condizioni igieniche.

Queste norme fanno si che gli operatori del settore alimentare mettano in atto procedure di prevenzione e controllo, in modo da far arrivare sulla tavola dei consumatori prodotti che abbiano standard di qualità.

Un esempio è il protocollo di sicurezza del sistema HACCP (sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico), col quale si analizza il prodotto grezzo, individuandone i possibili pericoli ed adottando quindi le strategie adatte al controllo della qualità.

Altro tema molto importante per i consumatori è quello della tutela dei prodotti contraddistinti da segni quali Denominazione d’Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, Specialità Tradizionale Garantita, che garantiscono la provenienza e la corretta lavorazione, nel pieno rispetto delle disposizioni previste per quel segno specifico.

La normativa

Diverse e varie sono quindi le norme che tutelano il settore alimentare.

Difatti, nel 1963 la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) congiuntamente con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha fondato il Codex Alimentarius, ossia una raccolta di procedure standard e linee-guida per proteggere la salute dei consumatori.

L’Unione europea invece ha varato il c.d. “pacchetto igiene”, ovvero una raccolta normativa di regolamenti che riguarda gli aspetti fondamentali dell’igiene alimentare ed i requisiti standard che materie prime e processi di produzione devono rispettare, per evitare di immettere sul mercato alimenti dannosi per la salute o non adatti al consumo umano.

Per esempio, con il regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 sono stati fissati i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituita l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e fissate le opportune procedure da seguire.

In Italia, la Legge n. 283 del 30 Aprile 1962 disciplina le norme igieniche sulla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, e sanziona le frodi e le sofisticazioni alimentari per tutelare la salute pubblica.

Appare quindi evidente che diverse sono le possibilità di commettere un reato agroalimentare, ed è per questo motivo che è necessario adottare pratiche adeguate di produzione e manipolazione degli alimenti,  rispettando le misure di prevenzione e controllo dei rischi, le norme nazionali e quelle comunitarie ed internazionali.  

Ma quali sono i reati agroalimentari previsti dal Codice Penale e dalle disposizioni speciali?

Il Codice Penale, nella parte dedicata ai delitti contro l’incolumità pubblica, prevede diverse norme a tutela dei prodotti alimentari, dal punto di vista sanitario:

  • avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.);
  • adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art 440 c.p.);
  • adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.); 
  • commercio di sostante alimentari contraffatte o adulterate (art 442 c.p.); 
  • commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). 

Inoltre, per i prodotti a denominazione protetta (DOP, IGP, STG,) sono stati configurati ulteriori reati:

  • frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  • vendita di sostante alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
  • validità di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);  
  • fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
  • contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater);

Le contravvenzioni

A questi reati, previsti dal codice penale, si aggiungono poi le contravvenzioni previste dalla Legge n. 283 del 30 Aprile 1962 artt. 5, 6, 12 e 12 bis. 

In particolare, l’art. 5 protegge il consumatore da alimenti o bevande che:

  • sono privati dei propri elementi nutritivi e mescolati con sostanze di qualità;
  • inferiore o trattate in modo da modificarne la composizione naturale; 
  • sono in cattivo stato di conservazione;  
  • hanno cariche microbiotiche superiori ai limiti stabiliti; 
  • contengano aggiunte di additivi chimici non autorizzati; 
  • hanno residui di prodotti tossici utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante.

Gli articoli 6, 12, 12 bis, oltre alle sanzioni principali di arresto e ammenda, prevedono anche sanzioni accessorie come la chiusura o la revoca della licenza. 

Queste ipotesi di reato possono essere contestate anche alle società?

Leggi il nostro precedente articolo

Le contravvenzioni in materia agroalimentare sono state abrogate?

La risposta è no. 

Il Decreto Legge n. 42 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” ha permesso di evitare l’entrata in vigore di una legge (Decreto Legislativo n. 27/2021) che prevedeva infatti l’eliminazione delle disposizioni sanzionatorie di carattere penale ed amministrativo della Legge n. 283 del 1962, per cui oggi tutti i reati agroalimentari sono ancora in vigore.

Come possiamo essere utili

Contatta il nostro Studio in caso di reati in ambito agroalimentare o per avere una consulenza legale in merito. 

Avv. Fabio Ambrosio, Avv. Raffaele Perrotta, Dott.ssa Ylenia Minnella

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