Sabrina Quaresima: caso mediatico o reato?

Parla la preside del liceo classico Montale di Roma “Non ho avuto nessuna relazione. Il ragazzo l’ho conosciuto in quanto rappresentante in surroga, e si è subito messo a disposizione. Un aiuto prezioso nel periodo dell’occupazione, quando ha dimostrato di voler collaborare con la presidenza. Ma temevo che si inimicasse i compagni. Mi ha aiutata in un momento in cui mi sentivo molto sola.”

Non ci sarebbe stata alcuna relazione quindi, a suo dire, tra lei e lo studente quasi 19enne dell’istituto superiore.

Il fatto di essere una donna di bell’aspetto non l’ha sicuramente aiutata, anzi. 

E’ servito piuttosto a far fraintendere ogni suo atteggiamento, fino a quando i fatti sono arrivati al punto da portarla, suo malgrado, alla ribalta nazionale.

La donna ha poi raccontato dell’interrogatorio a cui è stata sottoposta da un’ispettrice dell’ufficio scolastico regionale: 10 ore e mezza. “Sono stata ascoltata dalle 8.20 del mattino alle 19.30 della sera, con una piccola pausa.”

La dirigente ha sporto querela, sia per le pubblicazioni delle chat, sia per chi avrebbe montato ad arte quella che secondo lei è una gogna mediatica.

Ma cosa rischia la dirigente? Ha commesso un reato? 

La risposta è: assolutamente no. 

Se la relazione fosse vera, non sarebbe stato commesso alcun reato, entrambi i protagonisti della vicenda sono maggiorenni.

Dal punto di vista del rapporto di lavoro è iniziato un procedimento disciplinare tramite il Ministero dell’Istruzione, ma non è certo un’inchiesta dell’Autorità Giudiziaria.

Che differenza c’è tra diffamazione e calunnia?

I responsabili della diffusione delle notizie che hanno danneggiato la dirigente, potrebbero essere denunciati per diffamazione e anche calunnia.

Non è difficile confondere il reato di diffamazione con quello di calunnia; sembrano infatti apparentemente  molto simili, entrambi tutelano il concetto di reputazione dell’individuo.

In realtà sono differenti: la diffamazione è un reato contro la persona, la calunnia è un reato contro l’amministrazione della giustizia. 

Inoltre, la prima è procedibile a querela della persona offesa, mentre la seconda è procedibile d’ufficio.

Art. 595 C.p.: il reato di diffamazione

“Chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”.

Il reato di diffamazione si concretizza nel ledere la reputazione di una persona non presente, comunicando con almeno due persone.

Il bene tutelato è la reputazione e l’onore di un determinato soggetto, rispetto all’idea che abbia di sé, e rispetto al contesto sociale di appartenenza.

Quale che sia la modalità con cui la diffamazione sia posta in essere, perché si realizzi il reato di diffamazione occorrerà quindi che:

  • il fatto avvenga non in presenza della persona diffamata 
  • destinatari della diffamazione siano due o più soggetti

Se si passa dall’ipotesi di diffamazione semplice a quella di diffamazione aggravata poi, le pene sono raddoppiate.

L’attribuzione di fatti specifici rafforza negli interlocutori del diffamatore la convinzione che quanto riportato sia vero, ed aumenta psicologicamente la portata dei comportamenti disonorevoli e riprovevoli riferiti in suo danno.

La  vittima della diffamazione può quindi sporgere querela.

Esempi sono i minorenni vittime di bullismo o di cyberbullismo, gli adulti in ambito privato o professionale, o perfino una persona giuridica, come ad esempio una azienda.

Spesso il diffamato non sa se denunciare, per il fatto che riconosce come fondate, in tutto o in parte, le cose raccontate contro di sé.

Purtuttavia, anche la veridicità dei fatti riportati non rappresenta una scusante per il diffamatore che, nella stragrande maggioranza dei casi, non li ha riportati per dovere di cronaca, ma con l’intento di usare i fatti riferiti allo scopo di denigrare.

Art. 595 3 comma c.p.: la diffamazione aggravata a mezzo social

“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

Un commento offensivo sulla bacheca Facebook di un amico o su un gruppo whatsapp può integrare il reato di diffamazione.

Arrecare un’offesa sul proprio profilo social, anche se il profilo è visibile solo agli amici, costituisce diffamazione aggravata.

Infatti, se nel profilo si hanno almeno due amici, che possono visionare il post, è integrata la fattispecie di reato. Lo stesso dicasi per frasi contenute in messaggi inviati in gruppi chiusi: se il post è visibile ad almeno due persone, ricorre il reato.

Il medesimo discorso vale per i forum o altre piattaforme.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che “l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, […] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione” (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017; Cass. 24431/2015; Cass. 41276/2015). 

I social non sono equiparati alla stampa, ma ai mezzi di pubblicità citati dalla norma.

Sono quei sistemi di comunicazione e diffusione che consentono la trasmissione del fatto diffamatorio ad un numero considerevole e potenzialmente indeterminato di soggetti.

Art. 368 c.p.: il reato di calunnia

“Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, […] incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [64] se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo”.

La norma afferma quindi che si configura il reato di calunnia quando un innocente viene accusato da qualcuno di aver commesso un reato.

Non si tratta quindi di un qualcosa che, per riprovevole che appaia, venga semplicemente detto o scritto, ma occorre che:

  • la comunicazione sia rivolta all’Autorità Giudiziaria
  • attribuisca ad un innocente una condotta espressamente prevista come reato

Una volta ricevuta la notizia del reato mediante denuncia/querela, esposto o istanza che sia, l’Autorità Giudiziaria procederà infatti con l’apertura di indagini, al termine delle quali potrebbe avviarsi un procedimento penale che potrebbe concludersi con una sentenza di condanna.

Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva: che cosa significa? 

Che oltre a ledere l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della Giustizia, questo reato offende anche l’onore dell’incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all’opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.

“Ai fini della configurabilità del reato di calunnia – che è di pericolo – non è richiesto l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile.

Soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen., sez. VI, sentenza 4 maggio 2010, n. 32325, in CED Cassazione, 2010)”.

Capire quando vi è diffamazione e quando invece vi è calunnia è importante, così da conoscere la migliore strategia da adottare nel caso in cui la tua reputazione rischi di essere danneggiata da un’offesa o da un’accusa mossa nei tuoi confronti.

Se ritieni di essere stato vittima di diffamazione o di essere stato calunniato, puoi rivolgerti a noi e potremo consigliarti come intraprendere azioni legali a tutela della tua persona.

Avv. Raffaele Perrotta

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