Morte da amianto: condannato imprenditore

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È stato condannato l’imprenditore per non aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro che è stato quindi ritenuto responsabile per la morte da amianto.

La Cassazione (Sentenza n. 12151 del 15/04/2020), si è pronunciata in tema di morte sul luogo di lavoro dovuta ad amianto.

Infatti, sono stati condannati i legali rappresentanti di un’azienda per “non aver adottato misure precauzionali finalizzate a impedirne la diffusione delle fibre”.

Il fatto di cronaca ed il processo che ha condannato l’imprenditore per morte da amianto

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Torino aveva condannato il datore di lavoro per omicidio colposo aggravato “con imprudenza, negligenza ed imperizia, violando le disposizioni sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lvo 81/08)”.

Invero, il lavoratore aveva subito lesioni gravissime, consistite in un mesotelioma pleurico maligno epitelioide alla pleura sinistra, cui era seguita la morte.

L’azienda non aveva predisposto, sin dal 1981 (data coincidente con l’esposizione della lavoratrice), idonee misure precauzionali per impedire la diffusione ambientale e l’inalazione di fibre di amianto.

Sovrapposizione temporale tra la morte e l’attività del lavoratore legata all’amianto

Ai fini della responsabilità, è necessario dimostrare la sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività del lavoratore e posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro.

Invero, l’esposizione “riscontrabile dal numero dei corpuscoli” era di tipo “professionale, confermata da un periodo di latenza, per l’insorgenza del tipo di tumore“.

Nella ricostruzione dei fatti, i Giudici hanno escluso ulteriori cause di morte diverse (fumo di sigaretta), specificando come vi fosse l’assenza di carcinoma ascrivibile al fumo.

La Cassazione ha quindi specificato che l’esposizione (provata per testi) sia coincisa temporalmente con il periodo di impiego della dipendente, applicando il giudizio della causalità individuale (sez. 4, n. 12175 del 3.11.2016).

Insomma, “in tema di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore è necessaria l’integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra attività lavorativa e posizione di garanzia del datore di lavoro“.

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