Che ruolo ha lo psicologo?

Tutti i soggetti che svolgono professioni sanitarie hanno l’obbligo di referto.
Si tratta di un tema che abbiamo in parte già avuto modo di affrontare in relazione alla figura dello psicolgo: il delicato problema relativo alla prevalenza tra tutela del segreto professionale ed obbligo di denuncia.
Prima di concentrarsi sul significato di “obbligo di referto” è però necessario chiedersi se il terapeuta può essere vincolato anche a questo onere.

Lo psicologo esercita una professione sanitaria?
La domanda presenta non poche problematiche, non essendoci, ad oggi, una risposta univoca.
In Italia ci sono diverse fonti del diritto che analizzando questo argomento.
Il “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” del 1934 e tutt’ora in vigore, contiene un elenco dettagliato delle professioni che possono essere qualificate come “sanitarie” (art. 99).
Questa norma, nella sua versione originaria, non menziona la figura dello psicologo, così come quelle più “specialistiche” dello psicoterapeuta o dello psicologo clinico.
Fermandoci a questo dato sembrerebbe possibile escludere lo psicologo dal dovere di referto.
Nel corso degli anni, però, tanto la legislazione nazionale, quanto la dottrina e la giurisprudenza, hanno effettuato un’interpretazione estensiva delle c.d. professioni sanitarie, attribuendo tale qualifica non solo all’attività specificatamente “psicoterapeutica” ma anche tutte le altre attività “cliniche” (psicodiagnostiche, di supporto o sostegno psicologico, riabilitative ecc.), rivolte direttamente alla “persona”.
A partire dal 2018, anche lo psicologo è qualificato quale professionista sanitario.
Ecco perché il dovere di referto potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dello psicologo.

Cosa significa obbligo di referto?
La contrapposizione tra tutela del segreto professionale ed obbligo di denuncia non passa solamente dal corretto inquadramento del terapeuta che svolge il proprio lavoro come pubblico ufficiale o come libero professionista.
In quali casi lo psicologo può essere vincolato all’obbligo di referto?
Per prima cosa dobbiamo capire cosa significhi questo termine e, per farlo, è necessario richiamare l’articolo 365 del codice penale che ci fornisce la definizione di “referto”:
- comunicazione scritta obbligatoria;
- indirizzata all’Autorità Giudiziaria;
- da parte di un soggetto che esercita una professione sanitaria;
- avente ad oggetto un delitto procedibile d’ufficio.

Apparentemente il dovere di referto può sembrare una duplicazione di quello relativo alla denuncia.
In realtà è consentito derogare al referto, nel momento in cui questo potrebbe esporre il paziente al rischio di un procedimento penale (art. 365 co. II c.p.).
Tuttavia, il ruolo di pubblico ufficiale rileva anche in relazione al dovere di presentare referto.
Rivestendo questa qualifica, il professionista sanitario non potrà infatti evitare di effettuare la segnalazione che verrà definita “rapporto”.
Le cariche di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio risultano, infatti, prevalenti rispetto a quella di professionista sanitario.
Riassumendo, quando si parla di soggetti che esercitano una professione sanitaria:
- in relazione a reati procedibili a querela di parte non sussistono obblighi di denuncia per il pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico e per il libero professionista;
- in caso di reato perseguibile d’ufficio:
- il pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio è tenuto a segnalare mediante un rapporto;
- il libero professionista è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria redigendo un referto;
- il libero professionista può derogare al dovere di referto se:
- espone il paziente al rischio di un procedimento penale;
- espone se stesso od un proprio congiunto ad un possibile danno nel fisico, nella libertà o nell’onore.
Come possiamo aiutarti
La complessità della materia è evidente.
Differenti istituti giuridici, spesso richiamati all’interno di singole norme senza che venga fornita una spiegazione adeguata sul loro significato, impone allo psicologo di effettuare una scrupolosa valutazione, finalizzata a comprendere gli obblighi di legge cui deve sottostare.
Risulta quindi evidente l’opportunità di avvalersi di una consulenza esterna, in grado di illustrare allo psicologo i limiti e gli oneri connessi all’esercizio della propria attività.
Lo Studio Legale AMP da anni assiste professionisti nel campo della psicologia con una puntuale attività di consulenza, per consentire ai terapeuti di svolgere con serenità il proprio delicato lavoro, che vede quale condizione imprescindibile la costruzione di un solido rapporto fiduciario col paziente.