Il catcalling è reato?

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Può integrare il reato di molestia, disturbo alle persone o addirittura stalking?

Cosa si intende per catcalling?

L’etimologia del vocabolo catcalling si riferisce letteralmente al verso con cui si richiama l’attenzione di un gatto.

Nello specifico “un forte urlo o fischio per  attirare l’attenzione di una persona”.

La tipica situazione di catcalling si configura per strada e il più delle volte vede come persona offesa una donna che si sente apostrofare in modi più o meno volgari con apprezzamenti, fischi e commenti espliciti.

Le statistiche riferiscono accadere più frequentemente che queste attenzioni, tutt’altro che lusinghiere, siano rivolte al genere femminile.

Tuttavia, sarebbe scorretto escludere a priori che anche un uomo possa esserne vittima.

Il catcalling si caratterizza come una sorta di molestia stradale ed in questo breve articolo risponderemo a quanti si chiedono se possa costituire reato.

In cosa differisce dal reato di molestia o disturbo alle persone?

L’articolo 660 del codice penale regola la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone sancendo che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l’offesa alla quiete privata.

Pertanto, l’elemento che rileva è l’ordine pubblico, sebbene si tratti di offesa al singolo.

L’interesse privato individuale riceve dunque una protezione soltanto riflessa, infatti il reato è procedibile d’ufficio, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate (Cass. 18216/2019).

Inoltre, non è configurabile il reato di molestia o disturbo previsto dall’articolo 660 del codice penale se vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, vale a dire che la fattispecie in oggetto non è integrata qualora la persona offesa risponda.

Dunque, l’articolo 660 del codice penale, differisce dal fenomeno del catcalling per due ordini di ragioni:

  1. l’articolo tutela il bene giuridico del turbamento alla pubblica tranquillità, non alla quiete del privato;
  2. in seconda battuta, è pur vero che tratta di molestia o disturbo, ma questi non sono elementi sufficienti affinché si configuri il reato.

Quali sono le differenze con il reato stalking?

L’articolo 612 bis del codice penale contempla il delitto di stalking “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]”.

In questo caso il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà personale e morale della persona ma il reato ha natura abituale, deve essere reiterato.

Sovente si confonde la reazione psicologica scatenata nella persona offesa conseguentemente al catcalling e il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale.

Infatti, l’ansia, la paura e l’alterazione delle abitudini di vita sono elementi alternativamente necessari affinché si delinei l’illecito di atti persecutori.

Questi elementi sono immediatamente postumi al verificarsi dell’episodio di catcalling.

Ecco perché, in Italia, il fenomeno del catcalling non integra ancora una fattispecie di reato

É però improprio inquadrarlo giuridicamente come molestia o atto persecutorio.

Se sei interessato a verificare se un determinato comportamento che stai compiendo o subendo possa costituire reato non esitare a chiedere una consulenza al nostro studio.

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