Emissione e utilizzo fatture false

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Concorso tra emissione e utilizzo di fatture false

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale gli imputati A.A. e P.S. erano stati condannati per una serie di violazioni al d.lgs. n. 74 del 2000, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. Emissione e utilizzo di fatture false possono concorrere?

Con il ricorso per Cassazione, i due imputati hanno lamentato di essere stati condannati per sia per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74, sia per quello previsto dal successivo art. 8, e ciò -si sostiene – in violazione del disposto dell’art. 9 del medesimo d.lgs., secondo cui chi emette fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 2.

L’art. 9 del d.lgs. 74 del 2000: concorso di reati

Il concorso fra emissione ed uso di fatture per operazioni inesistenti è disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale prevede che:

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all’articolo 2, se è anche l’utilizzatore delle fatture o altri documenti medesimi“.

La norma prevede una deroga al principio generale di concorso di persone nel reato in quanto esclude la punibilità dell’emittente di fatture per operazioni inesistenti se è anche l’utilizzatore delle stesse.

La ratio della norma è di evitare che l’emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell’utilizzazione di detta fattura e, corrispondentemente, che l’utilizzatore della fatture per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell’emissione della fattura medesima.

La deroga opera, tuttavia, solo se la medesima persona fisica riveste entrambe le posizioni, ossia quella di emittente e di utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti.

In caso contrario, il concorso fra emissione ed uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile ai sensi dell’art. 110 cod. pen., secondo cui:

Quando taluno con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diretti a un unico scopo, concorre con altri a commettere un reato, si applica la pena prevista per il reato consumato, se il concorso non costituisce un’aggravante“.

La decisione della Cassazione

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la disciplina derogatoria prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 non fosse applicabile, in quanto il S., in qualità di amministratore di fatto della società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, era anche amministratore di diritto delle varie società “cartiere” emittenti.

Infatti, la Corte ha ritenuto che la ratio della norma non potesse essere applicata al caso concreto, in quanto la medesima persona fisica rivestiva entrambe le posizioni, con conseguente esclusione della deroga.

La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito di non applicare la disciplina derogatoria prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il S. era amministratore sia della società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, sia delle varie società “cartiere” emittenti.

Infatti, la ratio della norma è di evitare che l’emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell’utilizzazione di detta fattura e, corrispondentemente, che l’utilizzatore della fatture per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell’emissione della fattura medesima.

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