Cosa è l’omotransfobia?

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Il termine omotransfobia deriva dall’unione di “omofobia” e “transfobia” e significa avversione verso l’omosessualità, il transgenderismo o le persone LGBT.

Non corrisponde ad una vera e propria “fobia”, ma ad un tipo di ostilità fondata sul “pregiudizio”, derivante dall’idea che esista un’unica e vera realtà, ossia quella definita dalle proprie congetture mentali, a sua volta risultato dell’eduzione ricevuta, dei valori trasmessi dalla società, dei limiti più o meno ampi apposti alla nostra coscienza.

Quando esprimere il proprio punto di vista può diventare discriminatorio?

A Nessuno può essere negata la libertà di esprimere la relativa opinione: è il diritto di pensiero ex art. 21 della Costituzione a riconoscerlo.

Quando il proprio punto di vista è sorretto dall’impulso di sentimenti e convinzioni negative che esulano dal supporto della razionalità, è molto probabile che possano sfociare in discriminazioni o violenze a danno delle persone omotransessuali.

Esiste una legge in tal senso?

La politica e l’opinione pubblica si sono interrogate in merito alla necessità o meno di una legge specifica.

Si vuole tutelare queste categorie di persone, con il risultato di assistere ad una proliferazione di proposte di legge.

Alcune favorevoli a punire atti di istigazione, commissione e provocazione alla violenza per motivi fondati sull’omofobia e transfobia.

A ragion di quest’ultimi gli articoli 604 bis e 604 ter c.p. posti contro

chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per ragioni razziali, etnici, nazionali o religiosi”, 

sono già in grado a prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.

Non si valuta, infatti, se la condotta sia stata determinata da condizioni previste dalle disposizioni suindicate o diversamente dipenda da identità di genere.

Ad avallare il tutto, contribuiscono le pronunce giurisprudenziali secondo cui la qualifica di “omosessuale” è priva di valenza diffamatoria (Cass. Pen. sez. V sent.17944/2020), diversamente dall’appellativo di “frocio” valutata come assolutamente denigratorio (Cass. Pen. sez. V, sent. n. 25513/2006).

In tema di protezione internazionale, il Giudice ha l’onere di assumere una prospettiva dinamica e non statica.

Deve infatti verificare la concreta esposizione a rischio dello straniero che abbia allegato una condizione personale di omosessualità.

Tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale, infatti, non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati”. (Cass. Civ. sez. I sent. n. 9815/2020).

È proprio necessaria una normativa ad hoc oppure nel nostro ordinamento giuridico possiamo già individuare fattispecie penalmente rilevanti?

Attraverso “ La proposta di legge Zen” recante “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” vi è l’intenzione di prevenire e contrastare le discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

Si configurerebbe, però, il paradosso di escludere ulteriormente i soggetti in questione, consolidando una classe di appartenenza che merita di essere difesa, non in quanto essere umano, ma in qualità di ciò che rappresenta.

Concetti socialmente costruiti definiscono per chiunque delle gabbie comportamentali, al contempo temperate dall’autonomia di scegliere il contenuto e la relativa modalità di espressione.

Gay, lesbiche, omosessuali e transessuali, meritano inclusione e possono ottenere protezione e tutela giudiziaria sin da subito, poiché sono parte integrante della comunità. 

Quando divengono vittime di violenze e discriminazioni ad essere lesi sono in primis i diritti alla dignità sociale e alla libertà personale, valori da garantire a chiunque e a prescindere dal tipo di orientamento.

In quest’ottica, a fare la differenza non è l’approvazione o meno di una norma incriminatrice.

É infatti importante scegliere gli avvocati che sappiano individuare la natura del diritto leso e sappiano ripristinare la sua essenza ogni qualvolta un individuo, omosessuale oppure no, ritenga sia stato violato.  

La libertà di un soggetto finisce dove inizia quella dell’altro e chi non rispetta questa linea di confine, invadendo e imponendo contro volontà la supremazia del proprio agire, comporta il sorgere del penalmente rilevante.

Se ti sei mai chiesto se determinati comportamenti che subisci possano costituire reato non esitare a contattarci per tutelare i tuoi diritti.

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