Non pagare mantenimento: reato?

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Obbligo di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio: quando non sorge una responsabilità penale?

L’articolo 570 bis c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”, tutela le esigenze economiche e familiari stabilendo un obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori, in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso. Non pagare mantenimento: reato?

L’ipotesi delittuosa punita e prevista dall’articolo 570 bis c.p. qualificandosi fattispecie di reato proprio, identifica come comportamento penalmente rilevante, quello commesso dal coniuge separato, che per omettere di provvedere al sostentamento dei figli minori, abbia agito con il dolo specifico di venire meno all’obbligo di corrispondere l’assegno dovuto.

Da quanto suddetto, si deduce che qualora l’obbligato agisca con l’intenzione di porre in essere una condotta finalizzata alla sottrazione del dovere di provvedere ai bisogni economici familiari, è prevista, ai sensi dell’articolo 570c.p. una pena di reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1.032 euro, salvo che non si ravvisi un’oggettiva impossibilità di versamento del quantum previsto dall’assegno.

Di fatto, qualora il giudice in sede penale accerti che il mancato potere economico sia stato generato da cause non imputabili al coniuge, non potendo individuare il disvalore di intenzione, si troverà sprovvisto di elementi necessari a determinare la colpevolezza del soggetto.

Non pagare il mantenimento: quando è reato per la Cassazione

A tale proposito, secondo una pronuncia recente, la Corte ha riconosciuto quale condizione necessaria per la configurabilità del reato, l’aver posto in essere un’azione volontaria e cosciente da parte dell’obbligato, ad arrecare danno attraverso la privazione dei mezzi di sussistenza indispensabili a soddisfare i bisogni familiari della vita quotidiana (Cass. Pen. sentenza n. 18572/2019) e sempre che sia stato accertato, quale presupposto fondamentale, l’esistenza di un vincolo matrimoniale annullato dal provvedimento emesso dal giudice civile in sede di divorzio o, diversamente nel contesto di scioglimento (Cass. Pen. sentenza n. 10722/2018).

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha stabilito che ai fini dell’offensività della condotta accertata, la formulazione letterale della disposizione ex articolo 570 bis non realizza alcuna automatica equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico, poiché le disposizioni in esame non fanno riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti.

In concreto la funzione assegnata dal legislatore a tale disposizione è quella di garantire l’assistenza dei figli e degli altri soggetti tutelati, evitando di considerare qualsiasi forma di inadempimento come condotta delittuosa, a maggior ragione se legittimata da cause di impossibilità oggettiva o sopravvenute non imputabili al coniuge, come ad esempio la cessazione di un rapporto lavorativo o la sostituzione con altre attività che non permettano di ottenere un stipendio nuovamente adeguato alle esigenze proprie e altrui.

È opportuno chiarire ciò, anche e soprattutto in ragione del periodo di precarietà economica generato dall’ emergenza sanitaria, meglio conosciuta con l’appellativo di “Coronavirus” e che ben potrebbe coinvolgere l’interesse di chi si trovi nelle condizioni fin qui trattate.

Ad onor del vero non è possibile ravvisare una responsabilità penale se la condotta non è integrata dall’elemento psicologico valido a qualificarla come criminosa, è lo stesso principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena a richiederlo, poiché la sanzione penale, concepita quale arma a doppio taglio mira a tutelare beni giuridici attraverso la lesione di altri beni giuridici e il cui ricorso, sulla falsariga del principio dell’extrema ratio, identifica come giusta solo quella necessaria, ossia idonea al raggiungimento di uno scopo rieducativo altrimenti concretizzatosi nell’inflizione di una punizione ingiustificata.

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