E’ stata introdotta una patente a crediti per poter accedere ai cantieri nell’edilizia
Nell’edilizia è stato introdotto il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente a crediti
Dal primo ottobre 2024 è in vigore la c.d. patente a crediti per l’edilizia.
Lo scopo della norma è quello di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e i controlli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’art. 27 d.lgs. 81/2008 del Testo unico sulla sicurezza è stato, infatti, integralmente riformato dal d.lgs. 19/2024 decreto PNRR.
“A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili [ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile], ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale“.
Per poter legittimamente operare nei cantieri temporanei e mobili dell’edilizia, quindi, diviene necessario munirsi della patente a punti.

Come si ottiene la patente edilizia?
L’organo deputato al rilascio della patente a punti è l’Ispettorato nazionale del lavoro.
La norma prevede dei requisiti per ottenere la patente a crediti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi (da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro);
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso, nei casi previsti, del documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR);
- possesso, nei casi previsti, della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione, nei casi previsti, del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
Le modalità di presentazione della domanda telematica per il conseguimento della patente sono disciplinate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024.
Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di accumulo del punteggio-crediti (fino alla soglia massima di 100), di decurtazione dello stesso e di recupero dei punti persi.
Quali sono le sanzioni?
L’art. 27, comma 11, T.U. sicurezza disciplina l’apparato sanzionatorio per le ipotesi in cui si svolga attività edilizia in un cantiere temporaneo o mobile senza essere in possesso della patente oppure con un punteggio-crediti inferiore a quindici.
In questi casi, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
Qualora nei cantieri si verifichino incidenti tali da determinare la morte o l’inabilità permanente di un lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a dodici mesi.
Deve, altresì, osservarsi che la patente è revocata – e la domanda non può essere ripresentata per un anno – nel caso in cui si accerti in via definitiva che sono state rese dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti di cui si è già detto.
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