Lo Studio legale AMP ha ottenuto una sentenza di non doversi procedere in sede di udienza preliminare per il reato di furto in abitazione contestato ad un nostro assistito il quale è stato quindi assolto.
Furto in abitazione: il capo di imputazione
Imputato per il reato p. e p. dall’art. 624 bis comma 1 c.p. perchè, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, si introduceva nella camera d’albergo di Tizio, sfruttando la propria mansione di
manutentore presso il B&B “Hotel Alfa” tramite l’utilizzo del codice passe-partout fornitogli
dalla struttura e sottraeva dal portafoglio della persona offesa una somma pari ad euro 40,00 euro.
Fatto commesso in Bergamo.
Il reato di furto in abitazione
Il reato di furto in abitazione è stato introdotto nel 2001 e punisce:
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500
Diversamente dalla normativa presistente, la novità legislativa introdotta con la legge n. 128//2001, ha voluto creare un’autonoma fattispecie del reato di furto in abitazione, ispirata alla ratio della maggior difesa nei confronti dell’incolumità dell’offeso, la quale si affianca alla già esistente fattispecie di furto semplice, di cui all’art. 624 c.p. .
Questa ipotesi di reato è punita in modo ben più severo rispetto all’ipotesi di furto, che prevede una sanzione che va da sei mesi a tre anni.
Il trattamento sanzionatorio è più rigoroso non solo in punto di quantificazione della pena, ma anche in relazione alla possibilità di chiedere le misure alternative alla detenzione, in quanto reato ostativo.
Inoltre, a seguito dei modifica dell’art. 165 c.p. con inserimento del comma 6, è stato previsto che
“nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”
Le fonti di prova del reato di furto in abitazione
A sostegno dell’accusa del Pubblico Ministero, vi erano le seguenti prove a carico dell’assistito dello Studio Legale AMP:
- videocamere;
- denuncia della persona offesa;
- testimonianza del responsabile dell’albergo.
Secondo la Procura le prove erano schiaccianti: in particolare, il sistema di videosorveglianza dell’albergo aveva immortalato l’ingresso del nostro assistito, addetto alla manutenzione dell’impianto di condizionamento, all’interno della camera di albergo della persona offesa.
Il sistema di videosorveglianza

In particolare, le videocamere avevano registrato i seguenti passaggi:
- Ore 9.17: la persona offesa con la compagna ed il figlio sono usciti dalla camera per fare colazione;
- Ore 9.39: si è avvicinato alla stanza un uomo con la scala che corrisponde alla descrizione dell’imputato il quale, dopo aver digitato il codice, è entrato nella stanza;
- Ore 9.40: (dopo 50 secondi circa) l’imputato è uscito dalla camera di albergo.
La querela sporta
La persona offesa ha sostenuto di essere uscito dalla propria camera d’albergo interno alle ore 09.00 e di esservi rientrato un’oretta dopo aver consumato con la propria famiglia la colazione.
Ed è proprio al rientro in stanza che la vittima ha dichiarato come
“ignoti ladri vi si erano introdotti ed avevano sottratto da portafoglio che avevo lasciato sul tavolo la somma di euro 40,00. Sono assolutamente certo che nel portafoglio vi era la somma di 105,00 euro, pertanto vi è stata sottratta solo parte del denaro, presumo affinché non me ne potessi accorgere”.
Le informazioni raccolte dal testimone
Tra gli atti di indagine vi erano anche le dichiarazioni rese dal receptionist che è stato avvisato dalla coppia nell’immediatezza dei fatti.
Il testimone ha, quindi, raccontato alla polizia come, alle ore 10.00 del mattino circa, si fosse presentata alla reception una coppia di stranieri, denunciando l’accaduto.
Il testimone ha specificato alle Forze dell’Ordine come tutti i manutentori fossero a conoscenza di un codice universale che avrebbe consentito l’accesso a tutte le camere ed avrebbe anche affermato come la camera ove alloggiavano le persone offese non sarebbe stata oggetto di manutenzione.
Gli accertamenti svolti dalle Forze dell’Ordine intervenute
Le Forze dell’Ordine, sulla base delle informazioni acquisite, ha appurato come l’unico soggetto ad aver fatto accesso a tale camera nell’arco temporale in cui gli occupanti si erano assentati fosse proprio il manutentore dell’aria condizionata della struttura ricettiva: l’assistito dello Studio Legale AMP.

La strategia difensiva
I professionisti dello Studio Legale AMP, dopo aver analizzato le prove a carico, hanno scelto di procedere con il rito ordinario, forti della insufficienza investigativa.
Durante l’udienza preliminare – che precede il dibattimento, però, i Professionisti hanno ottenuto un risultato ancora più vincente: l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere.
Infatti, dallo studio del fascicolo era emerso come:
- non fosse stato dimostrato che nel portafoglio fosse presente il denaro contante così come dichiarato dalla persona offesa;
- non fossero stati effettuati accertamenti sulla persona dell’assistito dello Studio Legale AMP per verificare se quest’ultimo effettivamente avesse la cifra presuntivamente oggetto di refurtiva;
- il manutentore si sarebbe trattenuto nella stanza per pochissimi secondi – circa 50;
- l’imputato è entrato ed uscito dalla stanza sorreggendo una pesante scala;
- non si erano verificati ulteriori furti nelle stanze limitrofe oggetto di manutenzione.
Pertanto, alla luce di queste argomentazioni, secondo i Professionisti dello Studio Legale AMP non sarebbe stato possibile pervenire ad una sentenza di condanna, così come previsto dalla recente Riforma Cartabia: cambia il processo penale?
In relazione alla riqualificazione giuridica del fatto di furto in abitazione
Oltre a non esservi elementi sifficienti a proseguire il giudizio, la difesa dello Studio Legale AMP aveva considerato anche l’erronea contestazione del reato di furto in abitazione.
Infatti, secondo lo studio dell’orientamento giurisprudenziale, la stanza di albergo non poteva essere considerata privata dimora.
Il concetto di privata dimora si definisce allorquando un soggetto possa vantare uno Ius escludendi (inteso come generica possibilità di impedirne l’accesso al pubblico, anche solo in determinati orari).
Nel caso di specie lo ius excludendi non poteva trovare applicazione in virtù della tipologia del contratto di albergo così come definito dal nostro ordinamento.
Il contratto di albergo viene, infatti, definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali, che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.

Ne consegue come, in virtù della molteplicità di servizi offerti dall’albergatore, l’ospite, tramite la sottoscrizione del contratto, acconsente alla limitazione del proprio ius excludendi.
La manutenzione, così come il riassetto della stanza, rientrano negli obblighi dell’albergatore.
L’orientamento giurisprudenziale definisce, quindi, privata dimora:
- A) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazione della vita privata in modo riservato
da intrusioni esterne - B) Durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona in modo tale che tale rapporto sia
caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità - C) Non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso
La decisione del GUP sul reato di furto in abitazione: assolto
Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Bergamo, accogliendo tutte le argomentazioni della difesa, non solo ha riqualificato il fatto in furto semplice, ma ha anche assolto l’assistito dello Studio Legale AMP dichiarando il non luogo a procedere, con formula piena.

